Uno schema che rappresenta le caratteristiche di un Attestato di Prestazione Energetica.

Attestato di Prestazione Energetica: a cosa serve, chi lo redige

In questo articolo forniamo un’ampia panoramica sull’Attestato di Prestazione Energetica, altrimenti detto semplicemente APE. Si tratta di un documento fondamentale, sia dal punto di vista informativo che operativo. Senza l’APE, infatti, sono precluse molte operazioni.

 

 

Qui di seguito daremo una definizione chiara ed esaustiva dell’APE, illustreremo gli elementi che contiene, elencheremo le casistiche che lo richiedono, offriremo qualche consiglio sulla corretta procedura da seguire per il suo ottenimento.

 

Un focus sull Attestato Prestazione Energetica

Come suggerisce il nome, l’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che riporta  le informazioni relative alle prestazioni energetiche di un immobile. Nello specifico, misura la quantità di energia necessaria per soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria. Tale misura è espressa attraverso una scala di valutazione che va dalla A alla G.

L’APE è l’ultimo di una serie di certificati energetici che il legislatore ha predisposto nel corso dei decenni. Rispetto ai modelli precedenti, si caratterizza per una maggiore completezza delle informazioni e per la presenza di un formato standard, valido per tutte le tipologie di immobili e per tutto il territorio nazionale. 

Ad ogni modo, dal punto di vista meramente legislativo, fa riferimento al Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, avente come titolo “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. In questa norme sono disciplinati le metodologie di calcolo, il format e la gestione di un sistema informativo centralizzato che funge da “contenitore” per tutte le APE. 

Cosa contiene di preciso l’APE? Quali informazioni sono presenti? Ecco una rapida panoramica.

 

  • Prestazione energetica globale, espressa con la già citata scala di valutazione A-G.
  • Indice di prestazione energetica riguardante, nello specifico, i consumi per il riscaldamento e il raffreddamento.
  • La quantità delle emissioni di anidride carbonica.
  • La quantità di energia esportata.
  • Valori di riferimento per gli indici già citati.
  • Norme tecniche di riferimento.

 

…e altro ancora.

L’APE “non è per sempre”. Infatti, ha una scadenza. Normalmente, la validità dell’APE dura dieci anni. Tuttavia, l’APE corrente decade se si realizzano interventi tali da incidere sulle prestazioni energetiche dell’immobile. In quel caso, è necessario redarne una nuova. 

 

Una casa con APE attestante la Classe A.

 

A cosa serve l’APE

Come già anticipato, senza l’APE non è possibile effettuare molte operazioni. Tuttavia, se limitiamo l’analisi al mero possesso, l’APE è obbligatoria solo per gli edifici di nuova costruzione.

Il proprietario di un immobile vecchio, con almeno sei anni alle spalle, potrebbe non avere l’Attestato di Prestazione Energetica e rispettare comunque la legge. I problemi, nella fattispecie, arrivano quando si svolgono operazioni riguardanti l’immobile stesso. Tuttavia, si tratta di problemi risolvibili: è sempre possibile redigere l’APE, a prescindere “dall’anagrafica dell’immobile” e dal suo stato attuale.

Ad ogni modo, quali operazioni impongono il possesso dell’APE? Ecco una lista breve ed esaustiva.

 

  • Interventi edilizi che richiedono un qualsiasi titolo abilitativo.
  • Locazione dell’immobile.
  • Compravendita dell’immobile. 
  • Successione dell’immobile. 

 

In tutti questi casi va allegata una copia dell’APE, non necessariamente “bollata” (basta una semplice fotocopia o scansione).

E’ dunque intuibile la ratio del provvedimento: da un lato fornire agli utilizzatori finali, come l’acquirente e l’affittuario, tutte le informazioni necessarie circa un tema nevralgico, quello dell’efficienza energetica; dall’altro consentire agli Enti Pubblici di stimare correttamente l’immobile, in modo da determinare imposte e balzelli.

Va detto, però, che esistono delle eccezioni. I luoghi di culto, per esempio, sono esentati dalla redazione dell’APE, così come gli edifici isolati inferiori ai 50 metri quadri, i fabbricati agricoli o artigianali sprovvisti di impianti di riscaldamento, i garage, le cantine, i depositi, i ruderi. 

 

A chi rivolgersi per l’APE e come ottenerlo

Partiamo col dire che tutti i proprietari, in qualsiasi momento, possono richiedere l’APE. Possono farlo anche al di fuori delle casistiche descritte, dunque a mero titolo informativo. Un’intenzione meno balzana di quanto si possa pensare, allorché costosa: acquisire consapevolezza circa l’efficienza energetica del proprio immobile è utile per comprendere se e dove intervenire.

Ottenere l’APE non è affatto complicato, né costoso. In buona sostanza, è necessario rivolgersi a un soggetto certificatore e fornirgli tutti i documenti necessari per la redazione del certificato. Nella stragrande maggioranza dei casi, tutto si riduce agli attestati riguardanti gli impianti, alla visura catastale e alla mappa catastale. Documenti, specie gli ultimi due, che si ottengono rapidamente al catasto o che è possibile addirittura scaricare dalla propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la questione del “chi”, fate molta attenzione. Non tutti i tecnici edili possono elaborare l’APE. Per questo motivo si parla di “soggetto certificatore”. Ciò che differenzia un soggetto certificatore da un qualsiasi architetto, geometra, ingegnere è l’iscrizione all’apposito registro dei certificatori energetici.

All’apparenza, l’APE è una commodity, nel senso che un certificato vale l’altro, che un tecnico vale l’altro. Non è esattamente così, in quanto sono necessari competenza ed esperienza per cogliere dettagli e riempire il documento fino all’ultima voce.

Alcuni considerano l’Attestato di Prestazione Energetica come un documento inutile, o peggio ancora facoltativo. Ne scoprono l’importanza al momento del rogito, della locazione o della ristrutturazione. Ecco, dunque, che il processo burocratico si inceppa, cagionando fastidiose perdite di tempo. Dunque, non siate reticenti e richiedete l’APE, se ancora non lo avete fatto. Anche perché i costi sono piuttosto sostenuti (si parte da 150 euro circa).

E’ una questione di utilità e beneficio personale, non di sanzioni. Anche perché, molto banalmente, in caso di mancato possesso e in presenza di una obbligatorietà, non è possibile procedere con l’atto in questione, sia essa una locazione, un rogito etc. 

L’unica figura soggetta a sanzione, in realtà, è proprio il certificatore. Nello specifico, egli viene sanzionato quando commette degli errori di natura tecnica, ovvero quando non rispetta i criteri e le metodologie di calcolo così come sono stati stabiliti dalla Legge. La sanzione è piuttosto salata, e va dai 700 euro ai 4.200 euro, a seconda dell’entità degli errori e sul loro impatto sulla valutazione finale.

Inoltre, non è affatto raro che alla sanzione seguono provvedimenti disciplinari adottati direttamente dagli ordini e dai collegi professionali. Sanzioni e provvedimenti, per quanto impattanti sul tecnico, rappresentano in realtà una tutela per il proprietario. Il certificatore, molto banalmente, non può permettersi di sbagliare.